Pignoramento stipendio/pensione
Il soggetto che eroga lo stipendio o la pensione, ricevuto l’atto di pignoramento, deve rendere una apposita dichiarazione nella quale indica l’importo mensile erogato e se sussistono precedenti cessioni, sequestri e/o pignoramenti sullo stipendio o la pensione.
Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, verrà altresì operata la trattenuta di legge, in attesa che il Giudice delle Esecuzioni, adotti il provvedimento di assegnazione.
E' bene specificare che il soggetto debitore al quale viene pignorato lo stipendio o la pensione ha la possibilità di chiedere al Giudice, in occasione dell’udienza per la dichiarazione del terzo, una riduzione della quota pignorata, purchè dimostri di dover affrontare spese quotidiane o mensili che non gli consentirebbero, tenuto conto del quinto pignorato, di far fronte alle esigenze di mantenimento in modo dignitoso.
A partire da marzo 2010, a seguito delle indicazioni normative contenute nella legge 102/2009, che introducono l'obbligo a carico del terzo pignorato di effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 20% sulle somme da questi versate al creditore pignoratizio e delle successive specificazioni emanate dall'Agenzia delle Entrate, occorre rispettare l'obbligo di ritenuta sulle somme oggetto di pignoramento.
Pertanto il terzo pignorato sarà tenuto a versare la ritenuta del 20%, a comunicare al debitore l'ammontare delle somme erogate, le ritenute effettuate e a certificare al creditore le somme erogate e le ritenute, indicando nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio e, ancora una volta, le somme erogate e le ritenute effettuate.